26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE TOSCANA - N. 41
SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 (stralcio Artt. 21 e 22)
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Art. 21
Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed
uffici aperti al pubblico.
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli
esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico
presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli
esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia
guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che
i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le
misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali,
nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure
limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.
Art. 22
Norme igieniche
1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla
rimozione delle deiezioni del cane.
2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le
deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di
deiezioni all’interno di locali, il responsabile del cane ha l’obbligo di
pulire e di risarcire gli eventuali danni.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 20 ottobre 2009
Si informa inoltre che,
agli animali non è
permesso fare il bagno in mare nelle ore di apertura degli stabilimenti
balneari e precisamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
NB:
PER QUESTIONI LOGISTICHE, E’
NECESSARIO, PRIMA DI PRENOTARE, RICHIEDERE PER EMAIL